Con l’art. 21 del DL 12.9.2014 n. 133 (c.d. “Sblocca Italia”), in corso di conversione in legge, sono state introdotte disposizioni volte ad incentivare l’investimento dei privati in abitazioni:
- di nuova costruzione o che siano state oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia;
- dotate di elevate prestazioni energetiche;
da destinare alla locazione.
AMBITO APPLICATIVO
Viene infatti prevista una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute per:
- l’acquisto di unità immobiliari residenziali di nuova costruzione o che siano state oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato detti interventi;
le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la costruzione di unità immobiliari residenziali su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.
SOGGETTO BENEFICIARIO
Possono beneficiare della deduzione del 20% le persone fisiche non esercenti attività commerciale.
DURATA DELL’AGEVOLAZIONE
Sono agevolati gli acquisti di unità immobiliari residenziali effettuati dall’1.1.2014 al 31.12.2017.
Tale limitazione temporale dovrebbe applicarsi anche in relazione alle spese sostenute per la costruzione in proprio delle unità immobiliari.
CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE
La deduzione del 20% spetta a condizione che:
- entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l’unità immobiliare venga destinata alla locazione in via continuativa per almeno 8 anni. Tuttavia, il diritto alla deduzione non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso degli 8 anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della risoluzione del precedente contratto;
- il locatore ed il locatario non siano parenti entro il primo grado (sono parenti di primo grado ad esempio il padre ed il figlio);
- il canone di locazione non sia superiore:
– a quello cosiddetto “concordato” sulla base degli accordi definiti in sede locale ai sensi dell’art. 2 co. 3 della L. 9.12.98 n. 431;
– oppure a quello definito in ambito locale per gli alloggi di “edilizia convenzionata”;
– oppure a quello definito in ambito comunale (c.d. “edilizia a canone speciale”) ai sensi dell’art. 3 co. 114 della L. 24.12.2003 n. 350;
- l’unità immobiliare sia a destinazione residenziale e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio);
- l’unità immobiliare non sia ubicata nelle zone destinate ad usi agricoli (zone E ai sensi del DM 3.4.68 n. 1444);
l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B ai sensi dell’Allegato 4 del DM 26.6.2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente.
LIMITE MASSIMO DI SPESA
Per l’acquisto o la realizzazione delle suddette unità immobiliari destinate alla locazione, l’agevolazione spetta nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000,00 euro.
Il limite riguarda, quindi, complessivamente:
- il prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita;
le spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la costruzione dell’unità immobiliare sull’area posseduta (in questo caso, le spese di costruzione sono attestate dall’impresa che esegue i lavori).
RIPARTIZIONE DELLA DEDUZIONE
La deduzione del 20% è ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.
Di conseguenza, la deduzione massima dal reddito potrà essere di 60.000,00 euro complessivi (20% di 300.000,00 euro), pari a 7.500,00 euro all’anno.
INCUMULABILITA’ CON ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI
La deduzione in esame non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Con un DM saranno definite le ulteriori modalità attuative dell’agevolazione in esame.