Decreto Parametri obbligatorio, periodo transitorio per l’appalto integrato, subappalto con tetto del 30%
19/04/2017 – Via libera definitivo del Governo al Decreto Correttivo del Codice Appalti. Palazzo Chigi ha licenziato il provvedimento di 131 articoli che modifica i 220 del Codice, ad un anno dalla sua entrata in vigore (19 aprile 2016).
Molte dunque le novità per progettisti, imprese edili, enti pubblici. Vediamo le più rilevanti:
Il Decreto Parametri diventa obbligatorio
Accogliendo le richieste dei progettisti, il Governo ha introdotto l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di fare riferimento al Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016) per calcolare gli importi da porre a base delle gare di progettazione. Si stabilisce infatti che i parametri fissati dal Ministero della Giustizia dovranno (e non più potranno) essere utilizzati dalle Stazioni Appaltanti nella definizione dei compensi per i professionisti.
Periodo transitorio per l’appalto integrato
Superata la norma del Codice che lo vietava tout court, il Correttivo introduce un periodo transitorio in cui l’appalto integrato sarà consentito per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati al 19 aprile 2016 e nei casi di urgenza.
Subappalto con limite del 30%
È confermata la soglia limite del 30% sul totale dell’importo contrattuale per l’affidamento in subappalto. Per i lavori superiori a 5,2 milioni di euro sarà obbligatorio indicare con l’offerta una rosa di tre subappaltatori disponibili e qualificati a eseguire le opere.
Manutenzione semplificata fino a 2,5 milioni di euro
Fissato un tetto di 2 milioni e mezzo di euro per le opere di manutenzione, soltanto ordinaria, che potranno essere appaltate sulla base di un progetto semplificato. I dettagli saranno definiti da un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tecnici dipendenti delle P.A. potranno continuare a firmare i progetti anche se non iscritti all’Albo, purchè siano provvisti di abilitazione professionale.
Varianti
Si integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis.
Semplificazioni procedurali
In caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni;
General contractor
Si prevede una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale, per evitare che il ricorso all’istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato.
Débat public
Il dibattito pubblico sarà effettuato sui progetti di fattibilità tecnica economica e non sui documenti delle alternative progettuali come nel testo approvato in via preliminare.
Costo della manodopera
Se ne prevede la specifica individuazione ai fini della determinazione della base d’asta.
Albo dei collaudatori
È stato inserito l’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo.